lunedì 23 novembre 2009

Pubblicità pro-cesso

Un'ambulanza corre nella notte.........


dentro ci sei tu con un attacco emorroidario acuto! Cosa ti interessa sapere del chirurgo che troverai in ospedale? (dando per scontato che anche se è gay, non te ne pò fregà de meno!)


A) che sia il solito ebete raccomandato con la tessera giusta di partito? (pronto ad assassinarti il deretano) o....

B) che sia un abile proctologo?


Purtroppo, dato che non dipende da te, ma guarda caso proprio dal culo che hai (nel trovare in servizio questo o quello), comincia a pregare....che non si sa mai!

Trapianto di cornea

La cornea è la piccola membrana trasparente posta davanti all’iride, che costituisce la porzione anteriore del bulbo oculare; ha lo scopo di far passare le immagini all’interno dell’occhio e di focalizzarle sulla retina. Quando questa perde la sua trasparenza o diventa fortemente irregolare a causa di infezioni, patologie come il cheratocono ecc., le immagini che vediamo non possono essere più messe a fuoco correttamente sulla retina; se la terapia medica non risolve il problema, è necessario sostituire la cornea mediante un intervento chirurgico di trapianto o cheratoplastica. L’intervento viene effettuato mentre il paziente è sdraiato supino, in un ambiente chirurgico sterile, sotto controllo microscopico; è un atto chirurgico maggiore che prevede la sostituzione di quasi tutta la cornea. Per poter effettuare l’operazione l’occhio deve essere reso immobile ed insensibile; questo può essere ottenuto mediante anestesia generale oppure grazie ad un’anestesia limitata al bulbo oculare ed alla regione circostante. L’operazione consiste nell’asportazione di un disco di cornea del diametro di 7-9 mm. e nell’innesto di uno di uguale diametro.La cornea viene suturata ed il disco di tessuto trapiantato può interessare tutto lo spessore corneale (cheratoplastica perforante) oppure una parte dello spessore corneale (cheratoplastica lamellare).

Immagine con microscopio confocale dell'endotelio normale.

Il postoperatorio può essere riassunto come segue; presenza di dolore: nei primi giorni è possibile una dolenzia oculare associata a sensazione di bruciore. Tali disturbi tendono progressivamente a scomparire con il passare dei giorni. Terapia: le cure locali consistono nell’istillazione di gocce, nell’applicazione di una pomata e nell’applicazione di una protezione oculare secondo delle modalità e per un periodo di tempo che le sarà definito per ogni singolo caso. Convalescenza: l’attività professionale, sportiva e la guida dell’auto sono sconsigliati per un periodo di tempo limitato che sarà definito per ogni singolo paziente. Recupero della vista: il miglioramento visivo non è immediato; avviene lentamente nell’arco di diverse settimane ed è condizionato dalle condizioni preoperatorie dell’occhio. Un bilancio definitivo può essere fatto soltanto dopo l’asportazione della sutura che avviene generalmente entro 1 – 2 anni dall’intervento. La presenza di altre lesioni dell’occhio può limitare il recupero della vista. Dopo l’intervento è quasi sempre presente un astigmatismo residuo per cui, per ottenere il visus ottimale, è necessaria una correzione con occhiale o lente a contatto. Controlli: dopo l’intervento dovranno essere effettuate visite di controllo frequenti e per un periodo molto prolungato; se questi non sono regolari ed eseguiti secondo le prescrizioni, il risultato dell’intervento può essere compromesso. La percentuale di successo supera il 90% per le patologie più comuni; questo grazie alle attuali tecniche operatorie, al controllo di qualità sulle cornee provenienti da donatori e alla peculiarita’ della cornea che essendo un tessuto avascolare, e’ meno soggetto ai fenomeni di rigetto rispetto ad altri tessuti trapiantabili piu’ comuni. Per quanto standardizzata, l’operazione di trapianto di cornea non sfugge alla regola generale secondo la quale non esiste una chirurgia senza rischi.Non è dunque possibile garantire in modo formale il successo dell’intervento.La possibilità di complicazioni è in funzione della patologia oculare pre-operatoria e delle condizioni chirurgiche cliniche generali; se la patologia è limitata alla cornea e non è di grave entità, i rischi sono bassi, mentre se vi sono anche altre patologie oculari o l’occhio è stato precedentemente operato di cataratta o deve essere contestualmente operato anche di asportazione di cataratta o di sostituzione del cristallino, i rischi aumentano. Le complicazioni intra-operatorie possono essere così schematizzate: lesioni dell’iride (rare), lesioni del cristallino (rare), emorragia intraoperatoria (consiste in una improvvisa e talvolta incontenibile emorragia interna che può portare alla perdita funzionale e talvolta anatomica dell’occhio; molto rara, 1-2 per mille). Complicanze post-operatorie: cicatrice non completamente impermeabile per cui è necessario posizionare punti di sutura supplementari, bruciore o sensazione di corpo estraneo che talvolta può perdurare diverse settimane, dilatazione pupillare permanente (rara), aderenza tra iride e cornea con irregolarità di forma della pupilla, infezione, opacamento della cornea trapiantata che può portare alla necessità di un nuovo trapianto di cornea, sensibilità accresciuta alla luce, aumento della pressione oculare che può richiedere l’uso di colliri e raramente, la necessità di un intervento chirurgico. Recupero visivo parziale per irregolarità della cornea o per la presenza di altre patologie oculari. Cataratta. Astigmatismo elevato che limita il recupero funzionale. Rigetto: il rigetto consiste in una reazione dell’organismo nei confronti della cornea innestata la quale viene riconosciuta come un elemento estraneo; la sua incidenza varia dal 5% al 50% a seconda della patologia oculare iniziale. In questo circostanza, una terapia tempestiva ed eseguita correttamente riesce, nella maggioranza dei casi, a risolvere l’episodio. Se la terapia medica non risolve l’episodio di rigetto, la cornea diventa opaca ed è necessario effettuare un altro intervento di trapianto di cornea. Il rigetto si manifesta con un arrossamento dell’occhio e spesso, ma non sempre, con un appannamento della vista. La guarigione è condizionata dalla tempestività con cui si instaura la terapia per cui, siccome talvolta la sintomatologia non è evidente, è di fondamentale importanza effettuare le visite di controllo periodiche.


Il cheratocono è una malattia degenerativa della cornea che colpisce sia uomini sia le donne in giovane età e che porta ad un peggioramento costante e progressivo del visus.Il problema sorge quando la parte centrale della cornea inizia ad assottigliarsi e si incurva progressivamente verso l'esterno deformandosi così a forma di cono. La curvatura irregolare che si viene a creare modifica il potere refrattivo della cornea, producendo di conseguenza distorsioni delle immagini ed una visione confusa sia da vicino sia da lontano. Nella maggior parte dei casi il cheratocono è bilaterale.Questi cambiamenti producono, inoltre, il sovvertimento della normale disposizione delle lamelle che costituiscono lo "scheletro" della cornea (lo stroma), disposizione che permette loro di potere condurre gli stimoli luminosi senza ostacoli. alla lunga inoltre si possono formare delle cicatrici che distorgono ulteriormente le immagini ed in alcuni casi impediscono il passaggio della luce causando un senso di abbagliamento estremamente fastidioso.

A-B: ulcera corneale. C: leucoma corneale Cheratoplastica perforante con sutura continua

martedì 17 novembre 2009

Influenza A di Asino

Pandemia 1918, il killer forse fu lo pneumococco: ad uccidere oltre 50 milioni di persone in tutto il mondo, 400 mila solo in Italia, durante la pandemia di Spagnola (1918-1919) fu in realtà una superinfezione causata dallo Streptococcus pneumonia. E' la conclusione di uno studio curato da Keith Klugman, della divisione di Malattie infettive alla Emory University (Usa), che ne ha parlato venerdì a Roma in occasione del 'Bridging to the Future - Pneumococcal Conjugate Vaccine Summit'. La teoria apre scenari nuovi anche per quanto riguarda l'influenza A. Klugman e il suo team assicurano di aver identificato quale fu la vera causa della letalità della più grave pandemia che la storia dell'umanità abbia mai registrato. "Nel 1918 non erano disponibili né vaccini né trattamenti farmacologici efficaci - ha spiega l'infettivologo - mentre oggi gran parte della popolazione è coperta da vaccini contro lo pneumococco, che causa polmoniti, meningiti e altri gravi disturbi. In un'era di antibiotici e di vaccini probabilmente quella stessa pandemia farebbe molti meno morti". La ricerca, pubblicata sulla rivista 'Emerging Infectious Diseases' e riportata sul sito dei Centers of Disease Control and Prevention (Cdc) americani, sostiene quindi che a causare gli alti tassi di mortalità dell'epoca non fu tanto l'influenza in sé, quanto una complicanza che sorse in conseguenza della malattia, appunto un'aggressiva infezione dovuta allo Streptococcus pneumoniae. E quando sarà terminata la nuova pandemia influenzale si potrà dire con sicurezza se i Paesi che vaccinano i bambini contro lo pneumococco, avranno meno morti causati dall'influenza A. Doctor news 16 novembre 2009 - Anno 7, Numero 191

venerdì 13 novembre 2009

Trapianto del rene

Indicazioni: 1. glomerulonefriti croniche, 2. pielonefrite cronica, 3. nefropatia diabetica, 4. rene policistico,5 insufficienza renale cronica. Nella foto: rene policistico e rene normale (destra).
Per il trapianto di rene si utilizza una tecnica chirurgica ormai consolidata che consiste nel collocare il nuovo organo nella regione laterale dell'addome subito al di sopra del pube e collegando i vasi del nuovo rene ai vasi sanguigni del paziente. L'uretere, il canale che collega il rene alla vescica, viene collegato alla vescica subito dopo. I reni propri del paziente, in genere, non vengono rimossi. Una nefrectomia può a volte rendersi necessaria in caso di rene policistico o reflusso vescico-ureterale (urina che dalla vescica risale verso il rene favorendo infezioni). La nefrectomia verrà eseguita, a seconda dei casi, prima dell'inserimento definitivo in lista di trapianto o contemporaneamente al trapianto.
Tecnica chirurgica: dopo aver prelevato l'organo da un donatore, sia esso cadavere o vivente, le anastomosi vascolari vengono realizzate suturando l'arteria renale del donatore all'arteria iliaca esterna del ricevente in modo terminolaterale e allo stesso modo la vena renale del donatore alla vena iliaca esterna del ricevente. Al termine delle anastomosi vascolari, l'uretere viene suturato alla vescica del paziente mediante un uretero-cistostomia che prevede un meccanismo antireflusso (detto a becco di flauto) atto ad impedire la risalita delle urine alla vescica al rene trapiantato.



La maggioranza degli organi, una volta terminate le anastomosi vascolari, riprendono quasi subito la loro funzione, ma a volte il rene va incontro ad un fenomeno di non funzione iniziale che prende il nome di necrosi tubulare. Questo fenomeno indica il danno subito dall'organo durante la fase di prelievo o durante il periodo nel quale (da cadavere) è stato conservato in soluzione fredda. La non-funzione è reversibile entro la settimana, sempre se non intervengono altre complicanze. Particolarmente importante, nella prima settimana post-trapianto, è il monitoraggio della vascolarizzazione venosa realizzabile con la tecnica ecografica eco-color-doppler: ogni eventuale riduzione di calibro dei vasi venosi o arteriosi è indice di trombosi del vaso stesso, complicanza molto temibile che può essere contrastata con appropriata terapia anticoagulante. Complicanze non immunologiche: le complicanze dopo un trapianto possono essere essenzialmente legate al gesto chirurgico stesso (infezione di ferita, ascesso) e legate alla terapia immunosoppressiva che il paziente deve continuare a vita; tra queste ultime, due particolarmente gravi sono il rischio infettivo legato all'immunosoppressione (infezioni virali da Citomegalovirus) e il rischio di sviluppo di neoplasie (tra cui i linfomi che sembrano insorgere in una percentuale leggermente più significativa nei pazienti immunosoppressi). I pazienti diabetici che trapiantano un rene per sopraggiunta insufficienza renale hanno, oltre ai sopracitati rischi, anche il rischio di morte per cause cardiovascolari. Complicanze immunologiche: il rigetto è un rischio sempre presente nella storia di un trapianto, anche a distanza di anni, o anche su reni perfettamente compatibili, inoltre non è sempre prevedibile dalla tipizzazione. Di per sé il rigetto è un processo immunologico per cui il sistema immunocompetente riconosce come "non propri" gli antigeni dell'organo trapiantato reagendo contro essi.In relazione al momento in cui si verifica, è possibile distinguere 4 tipi di rigetto: rigetto iperacuto, nel corso delle prime 24 ore post-trapianto, rigetto acuto accelerato, durante le prime 24-72 ore post-trapianto, rigetto acuto, tra il decimo giorno e la fine del terzo mese, rigetto cronico, che si verifica a distanza di anni dal trapianto, come esito finale di una serie di insulti ricevuti dall'organo trapiantato, come ripetuti episodi di rigetto acuto e nefrotossicità indotta dai farmaci antirigetto. Il successo di un trapianto renale è anche legato al grado di similarità genetica tra donatore e ricevente. Il sistema HLA rappresenta nell'uomo il complesso maggiore di istocompatibilità si esprime sulla superficie cellulare attraverso un gruppo di antigeni. Il riconoscimento di questo sistema antigenico da parte dell'organismo ricevente rappresenta nel trapianto la maggiore barriera immunologica e attiva la risposta che induce al rigetto.Gli Antigeni costituenti il sistema HLA sono glicoproteine codificate da geni presenti sul braccio corto del Cromosoma 6 in sei differenti loci. Sono valutati 2 differenti gruppi antigeni nel sistema HLA:gli antigeni di classe I sono espressi dai loci A, B, C, gli antigeni di classe II sono espressi dai loci DP, DQ, DR. mIn ordine decrescente, la compatibilità HLA determina una priorità nella selezione di donatore e ricevente, secondo questa sequenza: gemello omozigote,gemello di zigote, fratello o sorella con HLA-A,B e DR identico, fratello o sorella con un aplotipo HLA identico, fratello o sorella con almeno 2 antigeni identici, figli con aplotipo HLA identico, genitori con aplotipo HLA identico, parenti di primo grado, cadavere con 2 o + antigeni HLA identici.
Storia della medicina: il primo trapianto di rene sperimentale venne eseguito nel 1902 dal chirurgo austriaco Ulmann su un cane. L'organo venne alloggiato nel collo dell'animale e l'arteria e la vena renale furono anastomizzate rispettivamente con l'arteria carotide e la vena giugulare.Nel 1950 Huffnagell, Landsteiner e Hume, tre giovani chirurghi statunitensi, realizzarono un trapianto di rene su Ruth Tucker, una quarantaquattrenne con rene policistico, a Evergreen Park, Illinois, nei dintorni di Chicago. Anche se non erano ancora a disposizione i farmaci immunosoppressivi, la donna sopravvisse cinque anni e morì per cause non correlate al trapianto. Nel 1954 Joseph Murray realizzò il primo trapianto renale tra gemelli monozigoti a Boston e per la prima volta l'organo venne alloggiato nella fossa iliaca. Per questo intervento, Murray ottenne nel 1990 il Premio Nobel per la medicina. Analoghi interventi vennero tentati a Parigi e, qualche anno più tardi, a Edimburgo.Nonostante i progressi delle tecniche chirurgiche, gli episodi di rigetto dell'organo erano numerosi e la barriera immunologica sembrava insormontabile soprattutto per la frequente insorgenza di infezioni. Nel 1962 l'avvento dell'azatioprina rappresentò un grandissimo progresso della terapia immunosoppressiva e ridusse in maniera significativa l'incidenza degli episodi di rigetto.
Dalla fine degli
anni '70 ad oggi, ciclosporina, azatioprina e corticosteroidi hanno rappresentato i cardini fondamentali della terapia, anche se nuovi e più potenti farmaci sono attualmente in uso come l'FK 506 e il micofenolato.
http://www.uroandrologiaoggi.com/. Unità Operativa Chirurgia del Trapianto di Rene e Patologie correlate. Unità Operativa di Chirurgia Urologica Pediatrica. Dipartimento di Nefrologia - Urologia Pediatrica.Padova
S.Venettoni, R. Cortesini, et. Al: Processo Donazione-prelievo-trapianto: aspetti organizzativi e procedure di coordinamento nella nostra esperienza. Congresso Nazionale anno 1999, Vol I R8. F.P. Schena, F.P. Selvaggi: Malattie dei reni e delle vie urinarie. 3° Edizione. McGraw-Hill.

martedì 10 novembre 2009

Una morte in carcere: cartelle cliniche e normative alla mano per comprendere quanto è accaduto.

Da alcuni anni e da quando sono medico di medicina penitenziaria ricevo e leggo con interesse gli articoli pubblicati da Ristretti Orizzonti, inerenti le infinite e spesso irrisolte problematiche riguardanti l’universo carcere nel nostro paese. Devo dire che il mio interesse, sfociato negli anni in due diplomi di perfezionamento universitario su queste tematiche, si è via via diradato se non dissolto, fino all’attuale aspettativa per motivi di salute. Purtroppo le recenti e tragiche notizie riguardanti il decesso del giovane *****, mi hanno fatto valutare ancor più positivamente la mia decisione di sospensione temporanea dal lavoro, ma il dramma umano e la possibilità di accedere, grazie all’associazione sopraccitata alle cartelle cliniche redatte dai colleghi che lo hanno avuto in cura, mi hanno indotto ad una indagine personale. Vorrei comunque e prima di ogni cosa esprimere la mia solidarietà personale alla famiglia del ragazzo, per quanto possa valere in questo momento. Questo è quanto scrivono i relatori di Ristretti Orizzonti (ometto volontariamente i dati anagrafici che potrebbero identificare il soggetto, essendoci un indagine in corso e non avendo personalmente il consenso dei familiari, nè della Procura della Repubblica, nè del Garante della Privacy):
“Pubblichiamo l’intera documentazione clinica su *****, a partire dal referto del medico del 118 delle ore 5.30 del 16****, fino ai diari sanitari del reparto detentivo del O.C.**** e al certificato di morte del 22****. Lo facciamo col consenso scritto ed esplicito dei familiari di****, dopo aver trasmesso il materiale alla Procura della Repubblica di**** e aver informato della nostra iniziativa l’Autorità garante della privacy. Abbiamo deciso questo passo perché da questa documentazione emerge come una moltitudine di operatori della polizia giudiziaria, del personale amministrativo e delle strutture sanitarie, abbiano assistito – inerti quando non complici – al declino fisico di ***** e fino alla morte. Ed emergono, con cruda evidenza, le contraddizioni, ma anche le vere e proprie manipolazioni ai danni di **** e dell’accertamento della verità. E risulta soprattutto che **** decide di non nutrirsi e di non assumere liquidi – causa della morte, secondo i sanitari – “fino a quando non avrà parlato con il proprio avvocato” (così è scritto di pugno di un medico). Non gli fu consentito.Quella notazione è una sorta di confessione del delitto da parte di chi non ha saputo o voluto impedirlo. Balza agli occhi, in altre parole, che sulla morte di ***** non c’è alcun “mistero”: in quella documentazione c’è tutto. Il caso di**** è diventato occasione di una riflessione pubblica sul nostro sistema di giustizia e sulle nostre strutture penitenziarie. Non solo in Italia. Ho ricevuto una richiesta d’informazioni da parte dell’ufficio londinese di Amnesty International intenzionata a condurre una propria inchiesta indipendente sulla vicenda”. Francesco Morelli.Centro Studi di Ristretti Orizzonti - Granello di Senape. Sede: Via Citolo da Perugia n° 35 - 35138 Padova Tel. e fax: 049.8712059 - mail: redazione@ristretti.itweb: http://www.ristretti.it/ - @commerce: http://shop.ristretti.it/
Esaminiamo allora attentamente i documenti disponibili:
1) Referto del 118 del 16.** Chiamati ad intervenire dai Carabinieri (cella di sicurezza), i sanitari scrivono che il**** rifiuta il trasporto in ospedale e afferma di non necessitare di assistenza (parametri 110/70 frequenza 70 pupille isocoriche, apertura occhi spontanea, obbedisce, risposta orientata). Motivo della chiamata al 118: “ affetto da epilessia, riferisce di sentirsi poco bene, presenza di tremori”.
2)Condotto in carcere (****) viene visitato come nuovo giunto dalla libertà: “riferisce caduta accidentale. Attualmente lamenta algie addominali diffuse,p.a. 160/90 f.c. 92, SpO2: 98% t.c.: 36.2 C° Dolorabilità alla palpazione profonda dell’addome e dolenza spiccata in regione sacrococcigea. Esame neurologico negativo”. Viene proposto il ricovero urgente.
3)Inviato per accertamenti in ospedale ore 16.35 (O.C.****), alle ore 20.41 viene eseguito rx della colonna vertebrale con esito di "frattura corpo L3 sull’emisoma sx e della 1° vertebra coccigea". Rifiuta il ricovero.
4) Rientra in carcere alle 23.20 e viene rivisto dal collega di guardia: “riferisce morbo celiaco e microcitemia”.
5) Referto del Diario clinico del carcere di **** del 17.**: “Riferisce che le lesioni sono dovute a caduta accidentale dalle scale avvenuta ieri”. Ore 14.05, distribuzione ed assunzione terapia:”si assiste all’assunzione di 2 cpr di Rivotril 2 mg. Si rilevano lesioni ecchimotiche in regione palpebrale inferiore bilateralmente di lieve entità e di colore purpureo. Riferisce dolore e lesioni anche alle regioni sacrali ed agli arti inferiori, ma rifiuta anche l’ispezione. Evasivamente riferisce che le lesioni conseguono a caduta accidentale per le scale avvenuta ieri”.
6)Seconda visita 17.** ore 11.20: “detenuto giunto nel pomeriggio di ieri quando sarebbe accidentalmente caduto per le scale. Ha già rifiutato il ricovero presso ****. Attualmente presenta nausea e dolorabilità diffusa. P.a. 160/90 f.c. 95 b/m SpO2 98% T.c. 36.2 C°. (omissis) Inviato al P.S. del**** 14.35. Ore 19.45 Esame obiettivo: "ecchimosi palpebrali” Trasferito presso O.C. ****. Accettazione ore 19.45.
7)Ricovero: “ Riferisce caduta accidentale in data 30**. E.O. : cuore toni puri pause libere, vasi periferici normopulsanti, normosfigmici, pupille isocoriche, tiroide non palpabile, torace normoconformato dolente, suono chiaro polmonare, segni meningei assenti, addome non dolente alla palpazione superficiale e profonda, peristalsi presente e valida, milza non palpabile, apparato urogenitale n.d.p.
8)19.** Ore 16.30 rx colonna lombosacrale (2 proiezioni) e bacino(1 proiezione) “depressione della metà sinistra del corpo di L3 per frattura discosomatica”.
9)Presenza di vasto ematoma regione glutea sinistra. Rifiuta di continuare a parlare, rifiuta l’elastomero. Continua con Contramal 1 fl. Paziente non accessibile al colloquio. Atteggiamento oppositivo, non collaborante, rifiuta indagine anche non invasiva”, eco addome (per rialzo delle transaminasi), reidratazione endovenosa e l’alimentazione. Accetta solo liquidi e la terapia orale fino a che non potrà parlare con il proprio avvocato.
10)Visita ortopedica: paziente in scadenti condizioni generali in rapporto all’età; si consiglia esecuzione rx del tratto lombare e del bacino per sacro. Eventuale approfondimento con tc lombare.
11)Rifiuta visita oculistica (ecchimosi palpebrale).
12)20.** rifiuta visita medica riferendo dolorabilità diffusa. Rifiuta e.c.g. per bradicardia. Azotemia 16mg/dl. Aumento di amilasi, lipasi, got,gpt. Si propone al paziente terapia infusionale con soluzione fisiologica che il paziente rifiuta. Si raccomanda pertanto idratazione orale (il paziente esprime verbalmente disinteresse per le proprie condizioni di salute). Controllo per domani di emocromo, azotemia, creatininemia, got.gpt, lipasi, amilasi, elettroliti.
13)21.** Consulenza ortopedica. Continua a rifiutare terapia idratante per endovena. Rifiuta tac cerebrale.
14) Da cartella clinica: visti gli esami ematochimici di questa mattina, si propone nuovamente al paziente reidratazione endovena, ma il paziente rifiuta perché vuol parlare prima con il suo avvocato e con l’assistente della comunità**** di ****. Lo stesso rifiuta di alimentarsi come sta facendo sin dall’ingresso per lo stesso motivo. Rifiuta per lo stesso motivo ecografia dell’addome. “Rifiuta il vitto(dieta azzurra n5 per celiaci).
15) Ore 6.15 del 22.**. Vengo chiamato dal personale infermieristico in quanto il paziente non risponde agli stimoli. All’ingresso della stanza trovo il personale infermieristico intento alla rianimazione cardipolmonare. Posizionamento cannula di Mayo. Ossigenoterapia al 100%. Monitoraggio cardiaco. Posizionamento di e.c.g. che mostra in più derivazioni asistolia. Si prosegue rianimazione fino alle ore 6.45. Al monitor presenta asistolia. Si esegue e.c.g. si sospendono le manovre rianimatorie. Si constata il decesso ore 6.45.
Vediamo a questo punto cosa prevede il Codice Penale in materia d’Assistenza sanitaria, cioè quali sono i reati in cui può incorrere un medico nel corso della sua opera professionale:
Omissione di atti d'ufficio è disciplinato dall'articolo 328 del codice penale.Nel nostro Paese , in base alle norme giuridiche vigenti (Codice Penale, Codice civile, T.U. leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934 n° 1265), il medico è l’esercente una professione intellettuale che può essere ricondotta a tre figure giuridiche: pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio, esercente un servizio di pubblica necessità. Il nuovo art. 328 c.p. c. 1 recita testualmente: “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che,per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni”. Si tratta dell’ ipotesi di un reato di pericolo, che consiste nel rifiuto di atti qualificati, cioè atti motivati da ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene o sanità, rifiuto che può manifestarsi anche con un mero silenzio, sotto forma di mancata adozione di un atto dovuto nel termine previsto o nella sua adozione in tempo non più utile.
Omissione di soccorso Art. 593 c.p. “Chiunque trovi smarrito un fanciullo minore degli anni 10 o altra persona incapace di provvedere a se stessa omette di darne notizia all’autorità è punito con la reclusione fino a tre mesi. Alla stessa pena soggiace chi trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente.”
Abbandono di persone minori o incapaci Art.591 c.p. Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale (c.p.582), ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.
Violenza privata. L’art. 610 del codice penale prevede che «chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa commette il delitto di violenza privata ed è punibile con reclusione fino a 4 anni”» (Questo delitto è previsto proprio allo scopo di tutelare la libertà psichica dell’individuo nella sua volontaria esplicazione. Art. 605 :“Chiunque privi taluno della libertà personale è punito con la reclusione da 6 anni a 8 anni.” In campo medico, questo può essere contestato a medici, infermieri o volontari, specialmente in campo psichiatrico e nel trattamento delle tossicodipendenze. Peraltro può costituire ipotesi di violenza privata: l’uso di mezzi di contenzione, es. cinture di sicurezza e di immobilizzazione su barelle atraumatiche, il denudare una persona per prestare soccorso, (manovra di RCP), il trattenere in osservazione un paziente contro la sua manifesta volontà, l’intraprendere atto medico-chirurgico malgrado il rifiuto opposto dal paziente.
Lesioni personali – omicidio Art. 590 e 598 c.p.
Possono essere: dolose (se c’è la volontarietà del fatto e la prevedibilità delle conseguenze); colpose. Si po’ configurare colpa per: negligenza, imprudenza (l’intraprendere l’attività pur sapendo di non poter rispondere appieno alla richiesta, e pur essendo a conoscenza dell’alta probabilità che il proprio comportamento produca danno), imperizia (insufficiente preparazione, per cui non vengono compiuti atti che fanno parte del bagaglio culturale, scientifico e pratico pari alle capacità dei propri colleghi).
Consenso Art. 32 Costituzione
Nulla può essere fatto senza il consenso dell’avente diritto. I maggiorenni mentalmente competenti hanno il diritto di “rifiutare le cure”. In assenza del consenso l’atto medico può essere considerato illecito. Il consenso è reale e valido quando il paziente, capace di intendere e di volere, manifesta personalmente il proprio assenso alla prestazione dell’atto medico dopo aver ottenuto qualsiasi utile notizia circa la diagnosi, la prognosi, la terapia, metodo di cura, i relativi rischi e benefici. Il dissenso esplicito del paziente capace di intendere e di volere, impedisce in ogni caso, al medico, la prestazione di qualsiasi atto diagnostico o curativo; il dissenso deve essere consapevolmente espresso da paziente una volta informato del suo stato patologico. Nessun ruolo è assegnato dalla legge ai famigliari, se non come consegnatari di disposizioni date dal paziente. Titolo ad esprimere consenso è dato al rappresentante legale del minore o dell’interdetto. Possibili eccezioni sono i TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio) e lo stato di necessità con ricorso al : Consenso Presunto. Il consenso è presunto quando il paziente ancorché incapace di esprimerlo, abbia urgenza di ricevere l’intervento medico-chirurgico a tutela della propria integrità fisica o della vita, e quindi in quelle patologie che possono causarne la morte subitanea. La certezza che un paziente che attualmente è in stato di incoscienza o di coma, in condizioni normali avrebbe sicuramente dato il suo consenso ad intervenire, nel proprio interesse. In condizioni di Emergenza-Urgenza il tempo riservato all’acquisizione del consenso informato è inversamente proporzionale alla gravità delle condizioni del paziente, ciò impone spesso il non rinviabile obbligo d’agire, con ricorso frequente allo stato di necessità. In caso di opposizione del paziente affetto da condizioni patologiche per le quali sia previsto il trattamento sanitari obbligatorio, il medico dovrà sollecitamente acquisire la necessaria ordinanza del Sindaco.
Il principio consensuale dei trattamenti sanitari statuito dall’art. 32 Cost. però non deve ingannare, poiché esso non riafferma il diritto al suicidio (cfr. Corte di Assise di Firenze, 1 grado, sentenza n. 13 del 1990), ma solamente il diritto dell’individuo di scegliere se, quando, in che modo curarsi. Il suicidio perciò deve essere distinto dal lasciarsi morire ed ogni argomentazione in questo articolo esposta, nulla toglie alla rilevanza penale del comportamento di colui che positivamente aiuta un’altra persona a morire (cfr. omicidio del consenziente, art. 579 cod. pen.). L’articolo 32 porta a riaffermare il carattere inviolabile del diritto a lasciarsi morire; infatti ogni intervento sulla persona al di fuori del suo consenso, non è altro che una violazione della sua libertà personale, della libertà di cui ogni soggetto deve disporre per potersi determinare in relazione a ciò che riguarda la sua vita personale: appartenente alla vita personale del soggetto è sicuramente la libertà di scegliere se e quando ricevere le cure mediche (cfr. nello stesso senso Sentenza n. 471/90 della Corte Costituzionale). Questo nuovo diritto ha nel contempo limitato l’ambito di azione dei pubblici poteri che in assenza del consenso della persona, non può fornire alcun trattamento sanitario (cfr. Sentenza n. 88/79 della Corte Costituzionale) Il principio consensuale dei trattamenti sanitari viene recepito anche dalla legge n. 833/1978, (istitutiva del S.S.N.) che all'articolo 33, 1 comma ribadice che i trattamenti sanitari sono volontari riferendosi anche, con riguardo ad ambiti specifici del consenso-rifiuto informato, alle disposizioni contenute in diverse leggi, (per esempio, gli articoli 12, 13, 18 della legge n. 194/1978, l'articolo 5 della legge n. 135/1990, l'articolo 19 del DM 15/01/1991). Anche il Codice di Deontologia Medica agli articoli 12 e 32 statuisce che la libertà del paziente di non sottoporsi alle cure non è circoscritta all'area dei trattamenti medici la cui rinuncia non comporti seri rischi per la vita o la salute dello stesso, ma è tutelata in tutte le sue manifestazioni.
Cosa prevede il Regolamento di Polizia Penitenziaria riguardo i colloqui del detenuto con il proprio legale? E’ prassi ampiamente consolidata in molti istituti penitenziari subordinare l’effettuazione delle telefonate dei detenuti al proprio legale alla preventiva autorizzazione prevista dall’articolo 39 del D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230. Tale procedura non trova legittimazione in alcuna disposizione di legge e regolamentare e costituisce se non una compressione almeno una limitazione del diritto di difesa del detenuto. La formulazione contenuta, infatti, nel succitato articolo, secondo la quale il detenuto può essere autorizzato a tenere corrispondenza telefonica con persone diverse dai congiunti o familiari, allorché ricorrano ragionevoli e verificati motivi, non è da riferirsi alle conversazioni telefoniche che il ristretto intende avere con il proprio legale di fiducia.
A norma dell’art. 24, 2° comma della Costituzione “La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”. Il principio è stato ribadito con forza dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenze n. 18 del 1982 e n. 53 del 1968) che ha evidenziato la necessità che il diritto di difesa venga garantito nella sua effettività (cfr. sentenze n. 220 del 1994 e n. 144 del 1992). Esso comprende il diritto alla difesa tecnica (cfr. sentenze n. 125 del 1979 e n. 80 del 1984) e, dunque, anche il diritto - ad esso strumentale - di poter conferire con il difensore (cfr. sentenza n. 216 del 1996) allo scopo di predisporre la difesa e decidere le strategie difensive ed, ancor prima, allo scopo di poter conoscere i propri diritti e le possibilità offerte dall’ordinamento per tutelarli e per evitare o attenuare le conseguenze pregiudizievoli cui si è esposti. In particolare ci si riferisce all’articolo 93 delle Regole penitenziarie europee che stabilisce che “Ogni detenuto deve potere, all’inizio della detenzione, nominare un difensore di fiducia o chiedere la nomina di un difensore d’ufficio, quando ciò sia previsto, ed incontrare il proprio avvocato per predisporre la difesa, preparare e trasmettere istruzioni confidenziali e riceverne. A sua richiesta, ogni agevolazione deve essergli accordata a questo effetto”. Inoltre , a norma dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo “Ogni accusato ha diritto a (…)difendersi personalmente o ad avere l’assistenza di un difensore a sua scelta”. Non si può sottacere, infine, che lo Stato italiano compare tra i firmatari del Patto internazionale sui diritti civili e politici – reso esecutivo in Italia con Legge 25 ottobre 1977 n.881 – che, all’art.14, paragrafo 3, lettera d), prevede inequivocabilmente che:“ (…)Ogni individuo accusato di un reato ha diritto, in posizione di piena eguaglianza (…) a disporre del tempo e dei mezzi necessari alla preparazione della difesa ed a comunicare con un difensore di sua scelta”.
A questo punto ognuno di voi ha la possibilità di esprimere un giudizio sugli avvenimenti. Il mio lo tengo per me, anche se è chiaro e definitivo.